
Le pubbliche amministrazioni, per le proprie attività, possono avvalersi di collaboratori o consulenti esterni in linea con l'articolo 1 comma 127 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996*. Secondo la norma, qualora questi incarichi prevedano un compenso, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare gli elenchi dei collaboratori indicandone il nome, la ragione dell'incarico e il compenso ricevuto.
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", all'articolo 54 ha modificato il precedente.
Le pubbliche amministrazioni quindi "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto» (cit. da art.54 l.244/2007).
In applicazione a questa normativa, pubblichiamo in questa sezione l'elenco delle consulenze e delle collaborazioni affidate dall'Azienda Sociosanitaria ULSS7 - Veneto.
L'elenco riporta le consulenze attive nell'anno in corso.
*Il contenuto è presente su di un sito esterno (www.parlamento.it/leggi/).
Aggiornato: febbraio 2009
