DAL 1 MAGGIO 2011 il diritto all’esenzione per reddito dal pagamento del ticket non può più essere autocertificato al momento della prenotazione di visite ed esami specialistici, ma dev'essere indicato dal medico all'atto della prescrizione.
Dal 1 maggio 2011 gli assistiti devono pertanto esibire al medico il certificato di esenzione per reddito, che entro il 30 aprile verrà spedito a domicilio dall’Ulss.
Dal 1 maggio 2011 se il diritto all’esenzione non è espressamente indicato nella prescrizione di visite ed esami specialistici l’assistito dovrà pagare il ticket.
CONSEGNA DEL CERTIFICATO
A tutti gli assistiti che hanno diritto all’esenzione per reddito, e che risultano inseriti nell’Elenco Informatico Nazionale, l’Ulss recapiterà a domicilio il certificato di esenzione (valido dal 1° maggio 2011 al 31 marzo 2012) da presentare, in occasione di visite ed esami specialistici, al medico curante e/o agli specialisti.
UTILIZZO DEL CERTIFICATO
Il certificato di esenzione deve essere esibito al medico di medicina generale, o ad altro specialista del Servizio Sanitario, al momento della prescrizione di una visita o di un esame specialistico. Il medico provvede a trascrivere il diritto all’esenzione sulla ricetta. Il certificato va esibito anche al medico di continuità assistenziale (Guardia Medica) e per l’accesso al Pronto Soccorso.
VALIDITÀ DEL CERTIFICATO
Il certificato di esenzione ha validità annuale, con scadenza al 31 marzo, e va pertanto rinnovato ogni anno.
Considerato che il certificato di esenzione viene rilasciato con riferimento al reddito del 2009, è responsabilità dell’utente non usare il certificato qualora il reddito del 2010 abbia superato i limiti di legge.
L’Ulss 7 eseguirà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i controlli delle prestazioni fruite in regime di esenzione e, in caso di false dichiarazioni, procederà in base alla normativa vigente.
COSA DEVE FARE CHI NON RICEVE IL CERTIFICATO A CASA
Tutti gli assistiti che ritengono di aver diritto all’esenzione per condizione economica
(7R2 – 7R4 – 7R5) che entro il 30 aprile non ricevano il certificato possono rivolgersi agli sportelli dei Distretti Socio Sanitari e, tramite autocertificazione, ricevere un certificato di esenzione provvisorio valido fino al 31 marzo dell’anno successivo. Il cittadino esente per disoccupazione (7R3), non rientrando tale tipologia di esenzione nell’Elenco Informatico Nazionale, dovrà invece, necessariamente, recarsi presso gli sportelli dei Distretti Socio Sanitari e, tramite autocertificazione, ricevere un certificato di esenzione provvisorio valido fino al 31 marzo dell’anno successivo.
ALTRE ESENZIONI
Restano invariate le modalità per fruire delle esenzioni ticket per invalidità, patologia e spesa farmaceutica.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER REDDITO
• Le persone di età superiore a 65 anni e inferiore a 6 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98 (cod. esenzione 7R2)
• Le persone di età superiore a 65 anni beneficiarie di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (cod. esenzione 7R4)
• Le persone di età superiore a 60 anni titolari di pensione al minimo e i loro familiari a carico, con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (cod. esenzione 7R5)
• l disoccupati registrati presso i Centri per l'Impiego, già precedentemente occupati, e i loro familiari a carico, con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 se il coniuge è a carico, e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (cod. esenzione 7R3)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
CHIAMA il numero 0438 663007 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30